Qualsiasi tipo di assicurazione sulla vita ha come caratteri salienti l’impignorabilità e la non sequestrabilità. Sia che si stipuli una polizza per il caso morte, sia che si tratti di un’assicurazione per il caso vita o di una mista, si disporrà della certezza di tutelare il proprio capitale tanto da azioni sia di pignoramento che da atti di sequestro.

Per impignorabilità e insequestrabilità si intende il fatto che le somme derivanti dalle polizze vita (dovute al contraente o al suo beneficiario dalla società assicuratrice) non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari. Stando a quanto deciso dalla Corte di Cassazione nel 2007, però, questi due significativi privilegi vengono a decadere in caso di responsabilità penale. In quest’ultima eventualità, allora, si ha il sequestro preventivo della polizza vita, un provvedimento che può essere applicato anche qualora si sia di fronte a casi di evasione fiscale.

Trovandosi in mezzo a controversie e provvedimenti giudiziali, diversi vantaggi si traggono dall’impignorabilità, a patto che le assicurazioni vita conservino la loro funzione previdenziale e non sconfinino nello scopo finanziario e/o speculativo.

L’impignorabilità persiste anche in materia di fallimento, ma anche qui abbiamo delle deroghe. In compresenza con determinate condizioni, quali la revocatoria fallimentare per gli atti eseguiti dal fallito nell’anno precedente alla sua bancarotta, l’impignorabilità viene meno e il capitale è annoverato tra quelli attivi da suddividere tra i creditori.

È il codice civile a ribadire che i caratteri di non pignorabilità e di non sequestrabilità dell’assicurazione sulla vita rimangono funzionali, ma lo stesso testo sottolinea anche determinate eccezioni: nello specifico, si evidenzia che una polizza vita sottoscritta versando un premio unico non ha più le due caratteristiche allorché il firmatario del contratto, al momento della stipula, risultava esser già debitore nei confronti di un ente finanziario o istituto bancario, pur non essendo ancora dichiarato come fallito.

La legge garantisce ai creditori la possibilità di rivalersi sulle somme che l’assicuratore deve al suo cliente, facendo pertanto decadere il privilegio di impignorabilità. Tutto questo accade qualora emerga che la sottoscrizione della polizza vita sia stata funzionale all’intenzione di ridurre il valore del patrimonio, con lo scopo di arrecare danni ai creditori.

Chi sottoscrive un’assicurazione sulla vita può sempre disinvestire il capitale di polizza per beneficiare così i propri creditori, previa richiesta di una revocatoria ordinaria (vale a dire un sistema conservativo della garanzia patrimoniale). Nel caso in cui il contratto assicurativo sia in vigore da meno di 5 anni, però, tale ultima possibilità non viene data al contraente.


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